
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Luce e Gas (Bonus Energia Elettrica)
Uffici responsabili
Settore Servizi alla Persona, Servizio Sociale, Ufficio Socio Assistenziale e CasaDescrizione
Bonus elettrico
Che cos’è
Il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica è uno strumento introdotto con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica. Il bonus è previsto anche per i casi di grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
Dal 1° Gennaio 2009 tutti i cittadini italiani e stranieri possono richiedere il Bonus per l’energia elettrica, presentando apposita domanda e documentazione presso il Comune che ha il compito di ricevere le istanze ed inserirle in un sistema informatizzato di controllo (SGATE).
Come funziona
Oltre all’apposita modulistica, il cittadino che intende fare richiesta di ammissione al bonus sociale dovrà allegare:
- copia dell’attestazione ISEE e/o della certificazione ASL
- copia del proprio documento di identità (e, nel caso di presentazione tramite delega, del documento di riconoscimento del delegato).
Sono inoltre necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulla fattura).
Chi può presentare l'istanza per disagio economico
- I nuclei familiari con un reddito annuo uguale o inferiore a 8107,5 euro ISEE
- oppure a 20.000 euro ISEE per le famiglie con 4 o più figli a carico.
- Per i nuclei familiari in cui uno dei componenti versi in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, la possibilità di accesso è indipendente dalla situazione reddituale.
E' possibile presentare istanza di rinnovo annualmente a partire dal mese precedente la data di scadenza (rilevabile sulla ricevuta rilasciata al momento della compilazione)
Per ulteriori informazioni e per reperire la modulistica necessaria alla presentazione dell'istanza consultare il sito: www.sgate.anci.it
Bonus Gas
Che cos’è
E’ un’agevolazione introdotta dal Decreto 28/12/2007 ed attuata con delibera ARG/gas 144/09, per sostenere la spesa del consumo di gas delle famiglie in condizione di disagio economico.
Dal 15 dicembre 2009 (fatti salvi eventuali slittamenti) tutti i cittadini italiani e stranieri possono richiedere il Bonus per le forniture del gas presentando apposita domanda e documentazione presso il Comune.
Come funziona
I requisiti di ammissibilità al Bonus sono i seguenti:
- nuclei familiari con un reddito annuo uguale o inferiore a 8107,5 euro ISEE,
- oppure a 20.000,00 euro ISEE per le famiglie con 4 o più figli a carico.
E’ prevista la riduzione per:
- forniture individuali (clienti domestici diretti che utilizzano una fornitura autonoma)
- forniture individuali + centralizzate (clienti domestici diretti che sono serviti anche da un impianto di riscaldamento condominiale centralizzato)
- forniture centralizzate (clienti domestici indiretti, serviti solo da impianto condominiale centralizzato).
Documentazione da presentare:
Oltre all'apposita modulistica, il cittadino che intende fare richiesta di ammissione al bonus sociale dovrà presentare:
- certificazione ISEE in corso di validità;
- documento d’identità in corso di validità;
- codice PDR che identifica l’utenza del gas, presente su tutte le bollette (il codice PDR viene richiesto anche per le utenze di impianti centralizzati)
Per ulteriori informazioni e per reperire la modulistica necessaria alla presentazione dell'istanza consultare il sito: www.sgate.anci.it
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