Costi per l'utenza
Non sono previsti costi per la richiesta di autorizzazione per commercio in forma itinerante
L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza dell’operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone.
L'autorizzazione in forma itinerante può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche o a società di persone (s.n.c. o s.a.s.) regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
Nella domanda l’interessato dichiara:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
b) il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98;
c) il settore o i settori merceologici;
d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
La domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.
La suddetta domanda va presentata in via telematica al S.U.A.P. Camerale al sito www.impresainungiorno.gov.it
L’autorizzazione itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
Non sono previsti costi per la richiesta di autorizzazione per commercio in forma itinerante