Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Autentiche

Responsabile di procedimento: Ranieri Ciaglia

Uffici responsabili

Demografici, Settore Affari Generali

Descrizione

Autentica di firma

L' autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione da parte di un funzionario comunale autorizzato, che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.

L'autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento.     
 

La legge dispone che i funzionari comunali possano autenticare solo firme apposte su atti (domande, istanze, dichiarazioni) diretti esclusivamente agli organi della pubblica amministrazione.

Per gli usi il cui fine è a carattere privatistico, occorre rivolgersi ad un notaio.

Le sottoscrizioni di istanze possono essere autenticate non solo dal funzionario comunale, ma anche dal funzionario dell'ufficio che ha richiesto la documentazione, in qualsiasi Comune, anche diverso da quello di residenza.

 

Tempi di rilascio: Immediato. 

 

Autentica di copia

E' l'attestazione di conformità, apposta da un funzionario comunale autorizzato, che la copia è uguale all'originale.

E' possibile richiedere l'autenticazione di copia di documenti rilasciati sia da pubbliche amministrazioni che da privati 


Modalità di richiesta

L'interessato deve esibire il documento originale e una fotocopia dello stesso, che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.

In alcuni casi è possibile autodichiarare che la copia è conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del DPR 445/2000.

 

Tempi di rilascio: Immediato; se si devono effettuare contemporaneamente più di 5 copie conformi il tempo richiesto è di 2/3 giorni

 

Legalizzazione fotografie

La legalizzazione consiste nell'identificazione della persona raffigurata nella fotografia riportandone le generalità. 

L'art. 34 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 prevede che alla legalizzazione delle fotografie necessarie al rilascio di documenti personali debba provvedere, a richiesta dell'interessato, l'ufficio ricevente.

A tale operazione sono dunque chiamati a procedere, in primo luogo, gli operatori degli uffici destinatari delle foto; ciò non esclude che l'utente possa avvalersi degli uffici comunali, sempre per finalità connesse a procedimenti con la Pubblica Amministrazione.

Il Ministero dell'Interno con Circolare MIACEL n. 3/95 ha stabilito che non è consentito autenticare fotografie per uso privato come iscrizioni a circoli, associazioni sportive, banche, palestre, ecc.

Nel caso di uso scolastico provvede direttamente l'Istituto o l'Università.

 

Modalità di richiesta:

L'interessato deve presentarsi allo Spazio SI munito della propria fotografia formato tessera: recente, frontale e senza copricapo (ad eccezione di coloro la cui religione prescriva l'utilizzo di veli o turbanti) e di un documento di riconoscimento in corso di validità.

 

Tempi di rilascio: Immediato. 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Costi autentica di firma e di copia:

In base all'uso per cui si richiede l'autentica, essa può essere soggetta all'imposta di bollo. In questo caso il costo a carico del cittadino ammonta a Euro 16,00 per la marca da bollo più Euro 1,00 di diritti di segreteria. 

Nel caso in cui l'autentica sia esente da bollo (indicare l’articolo di esenzione dall’imposta di bollo) il costo è limitato ai soli diritti di segreteria pari a Euro 0,50.

 

 

Costi legalizzazione fotografie

Legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo ma dei soli diritti di segreteria pari a Euro 0,50.

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non sono previsti servizi online
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