
Costi per l'utenza
Marca da bollo telematica da € 16,00 più € 1,00 per diritti di segreteria
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
L’art. 7 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 prevede che "l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista ".
Sono quindi autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre ai notai, l'anagrafe e i titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del D.P.R. 19/09/2000, n 358 e cioè i titolari delle delegazioni ACI e delle imprese di consulenza automobilistica, oltre che gli Uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell’ACI che gestiscono il PRA.
Nel nostro Comune la competenza ad eseguire le suddette autentiche è stata affidata al personale dello Spazio SI.
Modalità di autentica
L’interessato deve sottoscrivere la dichiarazione di vendita direttamente davanti al funzionario comunale, il quale, dopo averne verificato l’identità, autentica la firma. L’autentica viene effettuata immediatamente, salvo casi particolarmente complessi.
Per chi ha il certificato di proprietà (CDP)
Il riquadro T dovrà essere interamente compilato dagli interessati indicando tutti i dati richiesti dal modello, compreso il numero del certificato di proprietà, i dati dell’acquirente con indicazione del codice fiscale, il prezzo di vendita e i dati del venditore.
In questo caso è necessaria solo la firma di chi vende.
Nota
Il Comune è competente ad eseguire esclusivamente l’autentica e non le altre operazioni relative al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati.
Ciò significa che è in ogni caso necessario rivolgersi o direttamente al P.R.A. oppure ad un ufficio ACI o ad Agenzie di pratiche auto per tutte le altre necessità, quali il pagamento delle tasse e diritti relativi, la richiesta di trascrizione al P.R.A. della vendita. (Entro 60 giorni dalla data dell’autentica).
Sono infatti rimaste in vigore tutte le altre norme che prevedono diritti e tasse sul passaggio di proprietà, oltre ai compensi per gli uffici che eseguono le operazioni necessarie diverse dall’autentica dell’atto.
Informazioni più dettagliate possono essere reperite anche sul sito dell’ACI – www.aci.it
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