Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Decertificazione

Responsabile di procedimento: Ranieri Ciaglia

Uffici responsabili

Settore Affari Generali, Demografici

Descrizione

E' possibile scaricare online, gratuitamente e in maniera autonoma, 14 tipologie di certificati per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica, accedendo al portale con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS), senza bisogno di recarsi allo sportello. I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale e prima dell’emissione definitiva (che contiene il QRCODE ed il Sigillo elettronico qualificato dal Ministero dell’Interno) occorre visualizzare l’anteprima al fine di controllare i dati esposti; infine è possibile scegliere di scaricarli e/o di riceverli all’indirizzo di posta digitato nel Profilo Utente.

Infohttp://www.interno.gov.it/it/notizie/anpr-certificati-anagrafici-online-e-gratuiti-i-cittadini

Il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore l'articolo 15 comma 1 della Legge 183/2011 che ha modificato alcune norme in materia di certificati 

Le modifiche introdotte, definite come "decertificazione", hanno lo scopo di evitare ad imprese e cittadini di dover richiedere a PA certificati da consegnare ad altre PA o privati gestori di pubblici servizi: in tutti i rapporti con le PA e i gestori di pubblici servizi i certificati sono infatti sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.

 

Rilascio di certificati da parte delle PA

Le PA possono rilasciare certificati solo se questi devono essere prodotti a soggetti privati (ad es. banche, imprese, ecc.).

Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Le PA ed i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ed accettare i certificati rilasciati da altre PA perché ciò comporta la violazione dei doveri d'ufficio (cfr. articolo 74 co. 2 del D.P.R. 445/2000).

Sarà compito dell’ufficio che ha richiesto il certificato verificare presso l’ente che lo rilascia la veridicità dell'autodichiarazione del cittadino.


Gli uffici comunali dell’Anagrafe potranno rilasciare certificati solo ad uso privato, previo pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria: €16,00 + €0,70 per ogni documento (residenza, stato di famiglia, contestuali e cumulativi, stato libero ed esistenza in vita, cittadinanza).
 

 

I certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autentica della firma sono:

  • data e luogo di nascita  

  • residenza

  • cittadinanza

  • godimento dei diritti politici e civili

  • stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o stato libero

  • stato di famiglia

  • esistenza in vita

  • nascita del figlio

  • decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente

  • posizione agli effetti degli obblighi militari

  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione

  • titolo di studio o qualifica professionale posseduta

  • esami sostenuti

  • titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica

  • situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di  qualsiasi tipo previsti da leggi speciali

  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto

  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio  dell'anagrafe tributaria

  • stato di disoccupazione

  • qualità di pensionato e categoria di pensione

  • qualità di studente

  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili

  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

  • non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano  l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti  nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato

  • qualità di vivenza a carico

  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

  • appartenenza a ordini professionali

  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Imposta di bollo e dei diritti di segreteria: €16,00 + €0,70 per ogni documento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non sono previsti servizi online
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