Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Residenza (Iscrizione, modifica, cancellazione)

Responsabile di procedimento: Ranieri Ciaglia

Uffici responsabili

Settore Affari Generali, Demografici

Descrizione

ANPR offre la possibilità di:

  • visionare i propri dati e la composizione della famiglia anagrafica
  • chiedere la residenza e i cambi di indirizzo
  • chiedere la modifica di dati anagrafici errati

Collegati a: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/

Le dichiarazioni andranno effettuate attraverso la compilazione di moduli predisposti dal Ministero dell'Interno e reperibili a fondo pagina.

Pertanto, potranno essere sottoscritte presso i consueti sportelli dello Spazio SI, come già avviene, o potranno essere inoltrate al Comune di Basiglio per posta raccomandata (all'indirizzo: Comune di Basiglio, Piazza Leonardo da Vinci, 1 - 20080 Basiglio -MI), per fax (al numero: 02/90452229) o per via telematica (PEC basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it).

Gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data di protocollazione della dichiarazione.

Il Comune di nuova iscrizione, a decorrere dalla registrazione e fino al ricevimento della conferma della cancellazione da parte del Comune di precedente iscrizione, potrà rilasciare la certificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.

 

Avvertenze importanti

Nel caso in cui nell’abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un’altra famiglia è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne dia il consenso scritto all’ingresso compilando l’apposito campo nel modello di dichiarazione e allegando una fotocopia (fronte – retro) del documento di identità.

In mancanza di questa condizione la pratica sarà considerata irricevibile.

L’elenco dei documenti necessari all’iscrizione anagrafica è consultabile:


allegato A – cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea

allegato B – cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea

Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione l’ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato (Polizia Locale) e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione.

 

I documenti da fornire alla Polizia Locale, se non allegati al momento della presentazione dell’istanza di residenza sono i seguenti:

Entro il 45° giorno l’ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui si accerti che non ci sono le condizioni previste dalla legge relative sia all'effettivo luogo di dimora abituale sia agli altri requisiti per l’iscrizione anagrafica oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta ai sensi della legge italiana in materia di pubblica sicurezza e igiene pubblica.

In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l’annullamento della residenza e il ripristino della precedente iscrizione.

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente.

Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

 

Abusivismo e Residenza - Lotta all'Occupazione Abusiva di Immobili   

Il D.L. 28/03/2014 n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito in Legge 23.05.2014, n. 80 all'art 5 prevede che: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."

Secondo tale normativa chiunque occupi abusivamente un immobile non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, è prevista anche la nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto. Il precedente quadro normativo consentiva a coloro i quali avessero occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur in pendenza di un procedimento penale. La norma in esame mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti.

Pertanto con la nuova normativa la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora nell'abitazione ma dalla regolarità del titolo di occupazione, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente.

Il titolo di occupazione dell'alloggio deve essere dimostrato al momento della richiesta di cambio di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, presentando copia del titolo che ne consente l'occupazione, o tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà limitatamente ai documenti depositati presso un ente pubblico.

Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all'occupazione dell'alloggio, potranno dimostrare di potervi abitare anche tramite una dichiarazione del proprietario e in caso di sublocazione anche con una dichiarazione del conduttore.

Tutta la modulistica per la richiesta di residenza o il cambio di abitazione e per comunicare il titolo che autorizza all'occupazione dell'immobile, è disponibile a fondo pagina.

 

Circolare Ministeriale esplicativa

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

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Recapiti e contatti
Piazza Leonardo Da Vinci, 1 - 20079 Basiglio (MI)
PEC basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it
Centralino 02/90452.1
P. IVA 04181870157
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