Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Nascita

Responsabile di procedimento: Ranieri Ciaglia

Uffici responsabili

Demografici, Settore Affari Generali

Descrizione

Dichiarazione di Nascita

Quando nasce un bambino i genitori devono :

*       entro 3 giorni dichiarare la nascita nel Centro di Nascita (che la comunicherà successivamente al Comune di residenza della madre);

*       entro 10 giorni dichiarare la nascita nel Comune di residenza dei genitori.

         Qualora risiedano in comuni diversi, la dichiarazione è resa nel Comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori.

*       entro 10  giorni dichiarare la nascita nel Comune dove avviene la nascita.

 

Come si ottiene

In diversi modi a seconda del luogo dove avviene la dichiarazione.

Se avviene nel Centro di nascita basta recarsi nell'ufficio dello stato Civile ubicato nel Centro di nascita e sottoscrivere l'apposito modulo.

Se avviene nel Comune di residenza o nel Comune dove è avvenuta la nascita basta recarsi nell'ufficio dello stato Civile presentando un proprio documento d’Identità, l'Attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale e sottoscrivere un'autocertificazione.

 

Dove si ottiene

Ufficio di Stato Civile (Spazio SI)

 

Nota bene: 

Nel caso in cui i genitori siano regolarmente coniugati può presentare la dichiarazione di nascita indifferentemente sia il padre che la madre.

Se invece i genitori non sono coniugati è indispensabile che si presentino entrambe i genitori con i documenti sopraindicati.

In tutti i casi diversi da quelli sopra descritti (ad esempio i dichiaranti della nascita non sono i genitori, sono trascorsi i termini sopra indicati etc. etc) e' necessario contattare gli Uffici preposti che forniranno le specifiche informazioni. 

 

Certificato di nascita

E' un certificato rilasciato dal Comune sulla base delle dichiarazione e delle registrazioni di nascita contenute negli atti dei Registri di Stato Civile - Nascite.

 

Come si ottiene

L'intestatario del certificato o un suo diretto famigliare potrà richiederlo personalmente; chi ne ha un interesse personale potrà farne richiesta presentando un'istanza sottoscritta e motivata.

 

Dove si ottiene

Si richiede all'Ufficio dello Stato Civile  del Comune dove e' avvenuto l'evento o in quello dove era residente la madre al momento della nascita dell'intestatario del certificato.

 

Validità

Non ha scadenza

 

Note:

Questo certificato si può autocertificare 

 
Copia integrale atto di Nascita

E' una copia autenticata dell'Atto di Nascita dedotta dai Registri di Stato Civile - Nascita

 

Come si ottiene

L'intestatario o un suo stretto famigliare che ne abbia interesse dovrà farne richiesta sottoscritta e motivata.

 

Dove si ottiene

Si può richiederlo solo all'Ufficio di Stato Civile dove e' avvenuto l'evento o nel Comune di residenza della madre alla data del parto.

 

Validità

Valido finché non si aggiungono altre annotazioni di cambiamento di Stato Civile.

 

Note:

Non si può autocertificare

 

Estratto dell'atto di nascita

E' un certificato rilasciato dal Comune sulla base delle dichiarazione di nascita e delle registrazione contenute negli atti dei Registri di Stato Civile - Nascite, su cui vengono annotati gli avvenuti mutamenti riguardante lo Stato Civile della persona in questione.

 

Come si ottiene

L'intestatario o un suo stretto famigliare potrà richiederlo personalmente presentando un'istanza sottoscritta e motivata.

 

Dove si ottiene

Richiedendolo solo all'Ufficio di Stato Civile dove e' avvenuto l'evento o nel Comune di residenza della madre alla data del parto.

 

Validità

Validità illimitata.

 

Note:

Non si può autocertificare.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Non sono previsti costi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non sono previsti servizi online
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