Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rilascio Copie Atti Polizia Locale

Responsabile di procedimento: Volpato Simon

Descrizione

E’ possibile richiedere le copie dei seguenti atti previo pagamento delle spese di rilascio:

- Incidenti stradali:

Al termine di ogni intervento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale provvedono a redigere i seguenti documenti:

- in caso di incidente stradale la relazione di incidente stradale, nella quale vengono riportati i dati delle parti coinvolte, le loro dichiarazioni, lo stato dei luoghi e delle cose coinvolte/interessati ed eventualmente, nel caso di lesioni gravi alla persona, il rilievo tecnico dell’incidente stradale.

Se a causa dell’incidente qualcuno ha riportato lesioni superiori a 40 giorni, occorre allegare alla richiesta il nulla osta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Uff. Ricezione Atti - ingresso di Via Manara - piano terra - tel. 02.54.56.327 (orari apertura al pubblico: dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30). La richiesta del nulla osta va inoltrata alla Procura muniti di documento di identità valido.

 

- Atti amministrativi diversi:

E' possibile ottenere copia dei verbali, delle relazioni, ecc. inoltrando un'istanza all'ufficio di Polizia Locale. Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

Il rilascio è subordinato al nulla-osta della Procura della Repubblica ove dai fatti possano insorgere querele.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

È richiesto il pagamento della tariffa di accesso agli atti pari ad €.15.00 nonché le spese per la documentazione fotografica (€ 1,00 per ciascuna foto) esclusivamente tramite il sito: https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento nella sezione “Fotocopie incidenti, atti, leggi ecc...”.

La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata tramite mail polizialocale@comune.basiglio.mi.it unitamente al modulo di richiesta debitamente compilato.

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non sono previsti servizi online
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Recapiti e contatti
Piazza Leonardo Da Vinci, 1 - 20079 Basiglio (MI)
PEC basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it
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