
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Sosta Roulottes, Camper, Autocaravan
Uffici responsabili
Settore Polizia Locale, Ufficio Procedure Sanzionatorie Amministrative, Giudiziarie e Protezione civileDescrizione
Per il Codice della Strada, caravan (roulotte) e autocaravan (camper) sono veicoli speciali caratterizzati da una carrozzeria permanentemente adibita al trasporto e all'alloggio. Tale classificazione deve essere presente sia sulla Carta di Circolazione sia sul Certificato di Proprietà. In genere, gli autoveicoli speciali sono sottoposti, ai fini della circolazione, alla medesima disciplina di auto e moto.
Apposite norme invece regolano la sosta di caravan e autocaravan. In particolare, la sosta di autocaravan non costituisce campeggio, a patto che il veicolo poggi sulle sole ruote (senza dunque ricorrere a sostegni, piedini, ecc.) e non emetta deflussi propri (il divieto vale sia per le acque chiare sia per rifiuti liquidi). Inoltre, l'autocaravan non deve occupare (con verande, tende, ecc.) la sede stradale in misura eccedente rispetto alle dimensioni del veicolo.
In caso di sosta a pagamento, agli autocaravan vengono comunque applicate tariffe maggiorate del 50%. Sono naturalmente vietati gli scarichi abusivi e, al fine di rendere possibile e agevole la circolazione delle autocaravan, sono state previste e realizzate opportune aree di sosta attrezzate, con impianti igienico-sanitari pronti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e non.
Le ordinanze in riferimento sono:
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