Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Violazioni al Codice della Strada

Responsabile di procedimento: Volpato Simon

Descrizione

COME SI PAGA UNA SANZIONE  

 

•       tramite il sito comunale https://basiglio.multeonline.it - accessibile tramite il QR Code sopra indicato, oppure tramite il sito istituzionale nella sezione Polizia Locale – Multe Online;

•       mediante avvisatura di pagamento abilitato con sistema PagoPA, allegata al verbale di infrazione

 

Le ricevute dell’avvenuto pagamento vanno conservate per 5 anni dalla data di accertamento in quanto, il diritto di riscossione si prescrive in tale periodo.

 

Termini di pagamento

L’interessato ha 60 giorni di tempo dalla data della contestazione immediata o dalla notifica per procedere al pagamento della sanzione amministrativa più le eventuali spese di accertamento e di notificazione.

Se il pagamento (quando consentito) viene effettuato a decorrere dal giorno successivo dalla contestazione o notificazione, purché entro i 5 giorni successivi e salvo che non sia prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente o della confisca del veicolo, il solo importo della sanzione amministrativa è scontato del 30%.

 

Trascorsi 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione senza che sia stato proposto ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta quando consentito, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre le spese di procedimento.

 

Per la richiesta di rateazione della sanzione si veda l’art. 202 bis del codice della strada.

 

IL RICORSO

I motivi più frequenti sul perché si presenta un ricorso avverso le violazioni del codice della strada sono i seguenti:

- Quando il verbale, in assenza di contestazione immediata, è stato consegnato dall’organo procedente all’ufficio postale oltre i 90 giorni dall’accertamento della violazione;

- Quando il verbale contestato immediatamente al trasgressore è stato consegnato dall’organo procedente all’ufficio postale per la notificazione all’obbligato in solido, oltre 100 giorni dall’accertamento della violazione;

- Quando il tipo di veicolo indicato è errato;

- Quando la targa del veicolo è errata;

- Quando il verbale non riporta le modalità di presentazione del ricorso;

- Quando si riferisce a un veicolo venduto prima della data dell’infrazione;

- Quando si riferisce ad un veicolo oggetto di furto.

 

È inutile presentare ricorso sulla base del preavviso di accertamento che gli operatori lasciano sul veicolo in sosta perché il ricorso può essere presentato solo dopo la relativa notifica.

 

Modalità di presentazione del ricorso

Innanzi tutto non deve essere effettuato il pagamento della sanzione.

Esistono due modalità di presentazione:

1- al Prefetto di Milano: l’interessato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione:

a) può inoltrarlo direttamente (o tramite lettera raccomandata con a.r.) al Prefetto di Milano, corso Monforte 31, oppure

b) può inoltrarlo direttamente a questo Comando di Polizia Locale (anche a mezzo lettera raccomandata A.R.).

Con il ricorso possono essere presentati documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. Il Prefetto, se riterrà fondato l’accertamento emetterà motivata ordinanza ingiuntiva di pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul verbale per ogni singola violazione.

 

2- al Giudice di Pace di Milano: in via alternativa alla modalità di cui sopra l’interessato, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, può proporre ricorso al Giudice di Pace di Milano – via F. Sforza 23,  depositando il ricorso presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedendolo a mezzo posta con lettera raccomandata a.r. Ai sensi degli artt. 9 e 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 questo tipo di ricorso è soggetto al pagamento del “contributo unificato” e delle eventuali “spese forfetizzate”.

Per le modalità di versamento di tale pagamento si veda il sito on line del Giudice di Pace di Milano: http://www.giudicedipacedimilano.it

 

 

COME COMPORTARSI SE VI ARRIVA UNA CARTELLA ESATTORIALE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Sulla cartella troverete scritto innanzitutto quanto dovete pagare, per quale motivo (ad esempio, “sanzione amministrativa”) e a quale ente (es. Comune di Basiglio).

Le cartelle esattoriali inviate da Agenzia delle Entrate - Riscossione possono riguardare infatti non solo il Comune ma anche altri enti, come ad esempio Il Ministero delle Finanze.

 

Da quando vi viene notificata, avete 60 giorni di tempo per pagare.

Potete farlo agli sportelli dell’Esattoria, in banca o alla posta, utilizzando il modulo che troverete allegato. Se effettuerete il pagamento oltre il termine sopra indicato, la spesa sarà maggiorata degli interessi di mora.

 

Se la cartella fa riferimento ad una sanzione che avete già pagato e vi è stata inviata per errore, potete far annullare il procedimento dall'ufficio di Polizia Locale che informerà l’Esattoria. 

Per l'annullamento, va allegata alla cartella anche una breve nota e le ricevute di pagamento.

Il Comando di Polizia Locale vi consegnerà o vi invierà il “discarico di servizio” che potrete esibire nel malaugurato caso in cui per errore, vi arrivassero ulteriori solleciti di pagamento. E’ sempre bene ricordare che le ricevute del pagamento vanno conservate per 5 anni.

Sempre nel caso di un verbale già pagato, fate attenzione comunque ai dati.

Può darsi infatti che abbiate pagato oltre al termine (60 giorni dalla notifica del verbale), oppure abbiate pagato una somma inferiore al dovuto.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non sono previsti servizi online
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Recapiti e contatti
Piazza Leonardo Da Vinci, 1 - 20079 Basiglio (MI)
PEC basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it
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