
Comunicazione Cessione Fabbricato
Uffici responsabili
Settore Polizia Locale, Ufficio Procedure Sanzionatorie Amministrative, Giudiziarie e Protezione civileDescrizione
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’ acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Obbligo giuridico deriva dall’art. 12 D.L. 21/03/1978 n. 59, convertito dalla Legge 18/05/1978 n.191.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 103,00 € a 1.549,00 €.
A seguito del D. L.vo 14/03/2011 n. 23 art. 3 comma 3, del D. L.vo 13/05/2011 n. 70 art. 5 comma 4, e D. L. 20/06/2012 n. 79 (convertito, senza modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 131) art. 2 comma 1, la comunicazione di cessione di un fabbricato di cui all’art. 12 del D.L. 21/03/1978 n. 59, non e’ piu’ dovuta, a condizione che il contratto di cessione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, venga registrato all’agenzia delle entrate.
Altrimenti la dichiarazione va fatta all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco) in tre copie, su apposito modello reperibile a fondo pagina o presso gli uffici della Polizia Locale.
Per le comunicazioni fatte a mezzo di lettera raccomandata, ai fini dell’osservanza dei termini sopra detti, vale la data della ricevuta postale.
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