Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Bonus famiglia

Responsabile di procedimento: Cristina Toselli

Descrizione

Regione Lombardia ha introdotto in via sperimentale una misura denominata "Bonus Famiglia" per sostenere le famiglie – dove è in arrivo un figlio naturale o adottivo - in condizioni di vulnerabilità socioeconomica, determinata da condizioni quali: reddito, problematiche sociali, abitative, lavorative, sanitarie. Dal 1° giugno, la domanda,  deve essere caricata sul sito www.siage.regione.lombardia.it e inviata telematicamente mediante l’apposita piattaforma.

Destinatari: Famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive,  che rispondano ai seguenti requisiti:  residenza in Lombardia per entrambi i genitori, - un genitore residente per 5 anni continuativi - ISEE uguale o inferiore a € 20.000.

 

Per le famiglie, la misura prevede un contributo economico così articolato:

  • in caso di gravidanza: 150 euro al mese, da 6 mesi prima della nascita a 6 mesi dopo, fino ad un massimo di € 1.800 liquidati in due tranche;
  • in caso di adozione: 150 euro al mese, dall’ingresso in famiglia del figlio adottivo, fino ad un massimo di 900 euro.

 

Decorrenza del contributo: dal 1° maggio 2016.

 

Dal 1° giugno, la domanda, compilata in ogni sua parte, stampata, sottoscritta dal richiedente, deve essere caricata sul sito www.siage.regione.lombardia.it e inviata telematicamente mediante l’apposita piattaforma.

Nel caso in cui la richiedente sia minorenne, la domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Allegati da inoltrare con la domanda:

1. ISEE ordinario o ISEE corrente, in corso di validità;

2. scheda relativa alle condizioni di vulnerabilità socio/economica

3. certificato medico riportante la data presunta del parto con data non antecedente a trenta giorni.

4. sentenza di adozione del minore/decreto di collocamento del minore in famiglia con data non antecedente al 1 maggio 2016.

 

In caso di gravidanza: la scheda relativa alle condizioni di vulnerabilità socio/economica viene rilasciata dall’assistente sociale del comune di residenza oppure dagli operatori dei Centri per l’Aiuto alla Vita.

 

Per la valutazione delle condizioni di vulnerabilità socio-economiche delle famiglie residenti nei comuni di Rozzano e Basiglio ed interessate alla misura sarà aperto uno sportello con la presenza di un’Assistente sociale del Distretto di Rozzano il martedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso l’ufficio servizi sociali del Comune di Rozzano, Piazza Foglia,1.

Per informazioni nelle medesime giornate ed orari è possibile contattare il n. 800.31.32.32.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

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