Il Comune di Basiglio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26 Marzo 2019 ha introdotto, a decorrere dal 2019, l'Imposta di Soggiorno, dovuta da chiunque, non residente nel Comune di Basiglio, pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio comunale. Le tariffe e la disciplina sono state confermate con delibera c.c. n. 37 del 17/12/2019.
Il presupposto per l'applicazione dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, ed extra-alberghiere, per tali intendendosi alberghi, affittacamere, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed&breakfast), agriturismi, nonché immobili destinati a locazioni brevi, di cui all'art.4 del D.L. N° 50/2017, ubicati sul territorio comunale
Soggetto passivo dell'imposta :
Chiunque, non residente nel Comune di Basiglio, pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio comunale.
Sono previste le seguenti esenzioni:
a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti presso il Comune di Basiglio;
b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
c) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva, che vi svolga la propria attività lavorativa;
d) i volontari coordinati dalla Protezione Civile e gli appartenenti ad associazioni di volontariato, in caso di calamità e grandi eventi individuati dall’Amministrazione comunale;
e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive, a seguito di provvedimenti adottati da Autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
f) gli appartenenti alle forze di Pubblica Sicurezza che soggiornano nelle strutture ricettive per esigenze di servizio;
g) le persone disabili e loro accompagnatori, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 104/1992 e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza, per i cittadini stranieri;
h) gli studenti impiegati in attività formative presso le locali strutture ospedaliero/sanitarie, che pernottino presso le strutture ricettive situate nel territorio comunale, previa presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata da parte del competente ufficio della struttura sanitaria.
i) i soggetti che a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie.Per ottenere l’esenzione i soggetti devono presentare un’attestazione in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, in cui si dichiara che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato alla prosecuzione di cure
È applicata una riduzione pari al 50 per cento dell’imposta nei seguenti casi:
a) ai familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, anche in regime di day hospital, di soggetti degenti presso le locali strutture ospedaliero/sanitarie, per un massimo di un accompagnatore per paziente.
La spettanza della riduzione deve essere attestata con autocertificazione resa dal soggetto tenuto al versamento dell’imposta, in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, e consegnata al gestore della struttura ricettiva, volta a dichiarare che il soggiorno presso la stessa struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti di un parente/affine o di un soggetto che necessiti di accompagnamento, contenente le generalità degli accompagnatori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
b) i gruppi scolastici delle scuole medie superiori in visita didattica ed i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del Dirigente Scolastico;
c) gli atleti di età superiore a quattordici anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione comunale, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza;
d) ai soggetti facenti parte di un gruppo organizzato composto da almeno 25 persone.
Soggetti responsabili degli obblighi tributari:
responsabili sono i gestori delle strutture ricettive, i soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo, per le locazioni brevi di cui all'art. 4, comma 5, del D.L. N° 50/2017, ovvero il rappresentante fiscale in Italia, per i soggetti esteri.
OBBLIGHI TRIBUTARI A CARICO DEI GESTORI (art. 8 del Regolamento dell'Imposta di soggiorno)
1) OBBLIGO DI COMUNICARE al Comune, entro il giorno 15 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, con espressa indicazione di quelli esenti e dell'elenco delle ricevute rilasciate, con indicazione del numero e dell'importo delle ricevute.
2) OBBLIGO DI INFORMARE i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e pubblicazione sul sito internet aziendale della misura dell'imposta di soggiorno e dei casi di esenzione:
3) RISCUOTERE L'IMPOSTA: rilasciandone quietanza, emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), ovvero esponendo l'importo nella fattura rilasciata al cliente con la dicitura "operazione esclusa da IVA ex art.15 del D.P.R. 633/1972".
4) RICHIEDERE LA COMPILAZIONE AI SOGGETTI PASSIVI DI APPOSITE DICHIARAZIONI PER L'ESENZIONE O LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. A tal scopo, sono stati predisposti due modelli di autocertificazione
5) OBBLIGO DI RIVERSAMENTO (articolo 8 del Regolamento dell'imposta di soggiorno):
il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel trimestre entro il giorno 15 (quindici) del primo mese successivo alla chiusura del trimestre ( ad esempio: gli incassi relativi al mese di gennaio - febbraio e marzo 2020 andranno versati entro il 15/04/2020).
In mancanza di altre istruzioni, il versamento andrà effettuato mediante:
- bonifico bancario sul conto corrente del COMUNE DI BASIGLIO - BANCA POPOLARE DI SONDRIO- TESORERIA COMUNALE (IBAN IT27 E056 9601 6000 0003 1000 X90);
- oppure mediante procedura telematica o in contanti presso la Tesoreria comunale.
indicando nella causale, oltre alla ragione sociale della struttura ricettiva, la partita iva, il trimestre e l'anno di riferimento;
7) OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: i gestori hanno l'obbligo di conservare per 5 anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente ai fini dell'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Basiglio;
8) OBBLIGO DI RENDERE IL CONTO DI GESTIONE:
I gestori delle strutture ricettive e i locatori brevi e intermediari sono responsabili:
- del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sugli ospiti;
- della presentazione della dichiarazione, la quale deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Con Decreto del MEF del 29.04.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12.05.2022, è stato infatti introdotto l’obbligo di invio telematico della dichiarazione annuale mediante accesso all’area riservata sul portale dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata .
- Cliccare servizi;scegliere dichiarazioni (cliccare la tendina e selezionare dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno);
- leggere l’informativa obbligatoria e accettare;
- cliccare DICHIARAZIONE;
- iniziare la compilazione percorrendo le fasi (Campo progressivo modulo Impostare sempre ad 1).
I termini di presentazione in funzione dei vari anni sono:
DICHIARAZIONE ANNO
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TERMINE PRESENTAZIONE
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2020
2021
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30.06.2022 (30.09.2022 come prorogato dal DL Semplificazioni)
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2022
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30.06.2023
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2023
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30.06.2024
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Decreto, istruzioni per la compilazione del modello telematico, specifiche tecniche e FAQ, sono disponibili per la consultazione negli “Allegati”in fondo alla pagina web.
Chi vuole adibire la propria unità abitativa a B&B oppure casa o appartamento per vacanza è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi amministrativi e tributari:
- presentazione SCIA tramite SUAP Basiglio ;
- presentazione comunicazione inizio attività (solo per affittacamere) tramite SUAP Basiglio;
- imposta di soggiorno;
- TARI
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Per il pagamento della Tari la superficie dell’alloggio destinata all'attività deve essere correttamente identificata.
Il contribuente dovrà presentare:
- una denuncia di variazione in diminuzione per i mq sottratti all'uso domestico;
- una denuncia di nuova occupazione per dichiarare la superficie utilizzata come B&B.
Alla superficie utilizzata come B&B è applicata la tariffa Tari prevista per la specifica attività esercitata.