Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

DAT disposizioni anticipate di trattamento

Responsabile di provvedimento: Ranieri Ciaglia

Uffici responsabili

Settore Affari Generali, Demografici

Descrizione

Cosa sono le DAT

Con la legge n. 219 del 22 dicembre 2017 è stato introdotto nell’ordinamento italiano il testamento biologico, conosciuto anche come “DAT - Disposizioni anticipate di trattamento”.
Si tratta di una dichiarazione in cui si esprimono le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Nelle DAT il disponente indica una persona di propria fiducia, detta «fiduciario», che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario deve espressamente accettare l'incarico nel testamento stesso o con dichiarazioni separata da allegare al testamento stesso. È possibile indicare il nominativo di un supplente fiduciario, che agirà come fiduciario nel caso questo sia impossibilitato a farlo. Sia il disponente che il fiduciario devono essere maggiorenni e capaci di intendere e di volere.

Requisiti

Tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Basiglio, capaci di intendere e di volere, in possesso di un valido documento di identità, possono depositare il proprio testamento biologico.

Costo

Gratuito

Modalità di presentazione

È possibile redigere autonomamente il testamento biologico, su carta semplice o sul modello in allegato che deve essere sottoscritto sia dall’intestatario che dal/i fiduciario/i e, unitamente alle copie dei documenti di identità del titolare e del/i fiduciario/i, consegnato personalmente all' Ufficio Stato Civile.

Nel caso l'interessato fosse fisicamente impedito a presentarsi personalmente per la consegna, occorre mettersi in contatto con l'ufficio stesso per valutare la situazione specifica.

Il dichiarante deve consegnare una copia del testamento biologico anche al fiduciario. Al momento della consegna verrà rilasciata una ricevuta con il numero di protocollo generale, il nominativo del dichiarante, del fiduciario ed, eventualmente, del supplente fiduciario. Il testamento, revocabile in ogni momento, è custodito nell’archivio comunale e consegnato a richiesta al dichiarante, al fiduciario o al supplente fiduciario, dietro presentazione della ricevuta. Per annullare o modificare il contenuto del testamento già depositato ovvero l'indicazione dei fiduciari, occorre rivolgersi al medesimo Ufficio.

Le DAT possono essere redatte anche davanti a un notaio (con atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Normativa

Legge 22 dicembre 2017, n. 219

Decreto Ministero della Salute del 10 dicembre 2019

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non sono previsti servizi online

Allegati

File con estensione pdf Allegato: 2020-DAT-modulo_presentazione_dopo_1-02-2020.pdf
(Pubblicato il 18/08/2020 - Aggiornato il 18/08/2020 - 1140 kb - pdf)
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