Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico
Revisore dei conti
Estremi atto di conferimento
ll Collegio dei Revisori dei Conti è un Organo di controllo economico-finanziario dell’attività dell’Ente e di supporto al Consiglio Comunale in materia contabile.
È previsto dal Titolo VII del TUEL (Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 267/2000, artt. 234-241), che ne disciplina le modalità di funzionamento, i compiti ed il compenso. Lo Statuto dell’Ente può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai Revisori dei Conti.
A partire da dicembre 2012 i componenti del Collegio dei Revisori negli enti locali non vengono più scelti dal Consiglio Comunale, ma sono estratti a sorte da parte della Prefettura competente per territorio tra gli iscritti ad un elenco regionale predisposto dal Ministero dell’Interno.
Il Consiglio Comunale, sulla base del verbale della Prefettura, delibera la nomina degli estratti e il loro compenso base, anch’esso definito dal TUEL (art. 241), con riferimento a parametri oggettivi. In aggiunta al compenso base spetta inoltre ai Revisori il rimborso delle spese di vitto, viaggio e alloggio effettivamente sostenute per l’espletamento delle funzioni, che vengono rendicontate periodicamente e non sono prevedibili a priori.
Il compenso dei componenti del Collegio viene liquidato trimestralmente in seguito alla presentazione della fattura da parte dei professionisti.
Allegati:
- Delibera di Consiglio Comunale n di nomina del Revisore per il periodo 2019-2022
- il curricula
- un prospetto riportante gli importi spettanti
Ragione dell'incarico
Obbligo di leggeAllegati

(Pubblicato il 22/06/2020 - Aggiornato il 22/06/2020 - 426 kb - pdf)