Piani di localizzazione e sviluppo delle reti di telecomunicazioni

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

AVVISO DI DEPOSITO PIANI DI LOCALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONI PER LA COPERTURA RADIOMOBILE, Al SENSI DELLA LR. 11/2001.

L’art. 4 della L.R. 11 Maggio 2001 n. 11 “Norme sulla protezione ambientale all’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per telecomunicazioni e per la radiotelevisione” obbliga i Gestori di rete di telecomunicazione a presentare rispettivamente ai Comuni ed all’ARPA, entro il 30 Novembre di ogni anno, un Piano di localizzazione che nel rispetto delle indicazioni dettate dal medesimo articolo, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni.

Ai sensi del comma 12 del succitato articolo 4, il Comune rende pubblici i contenuti del piano di localizzazione presentato dai gestori di reti di telecomunicazione, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione dell'impianto.

Si da atto che sono stati depositati i seguenti piani di localizzazione e sviluppo:

SI INFORMA CHE

è possibile presentare specifiche osservazioni, aventi come oggetto: "OSSERVAZIONI PIANI DI LOCALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONI PER COPERTURA RADIOMOBILE Al SENSI DELLA L.R. 11/2001" non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio online del Comune, quindi entro le ore 12.00 del 15/01/2023.

 

                

Contenuto inserito il 09-12-2020 aggiornato al 15-12-2022
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