Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Ufficio comunicazione
Si occupa delle attività di informazione e comunicazione del Comune, ovvero:
• l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa;
• la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri Enti;
• la comunicazione interna di attività istituzionali dell’Ente;
Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
• illustrare le attività dell’istituzione e il suo funzionamento;
• illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, dei servizi e delle opportunità di interesse pubblico;
• favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
• promuovere l'immagine dell’amministrazione, dando visibilità agli interventi e alle iniziative realizzate.