Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Direttive Antiinquinamento

Responsabile di procedimento: Volpato Simon

Descrizione

Per verificare la rispondenza ad Euro 1,2,3,4 o 5 del proprio veicolo, occorrerà leggere il punto (V.9) della pagina 2 della carta di circolazione (nel caso di nuovo modello formato A 4 denominato modello MC 820F o TT820F) o nelle annotazioni riportate a pagina 2 della carta di circolazione (vecchio modello – suddiviso in 6 pagine – denominato MC804MEC).

Qualora si tratti di una direttiva di aggiornamento , rispetto ad una direttiva base (es. 98/77/Ce rif. 98/69/CE B), occorre anche fare riferimento alle annotazioni riportate sulla pagina 3 della carta di circolazione (MC820F) .

 

Dal 1991 la Comunità Europea per regolamentare le emissioni di inquinanti dei veicoli a motore ha emanato diverse direttive in base alle quali vengono individuate le categorie:

Euro 1 : nel 1993 le case costruttrici sono state obbligate ad adottare la marmitta catalitica e l’alimentazione ad iniezione ad iniezione.

Euro 2: nel 1996 le case costruttrici sono state obbligate ad una maggiore riduzione delle emissioni inquinanti anche per i motori diesel.

Euro 3: dal 1° gennaio 2001 le case costruttrici all’installazione di un sistema chiamato Eobd , che riduce le emissioni.

Euro 4 / Euro 5 : i veicoli euro 4 ed euro 5 sono quelli di concezione più recente, attrezzati con i dispositivi per l’abbattimento delle emissioni inquinanti piu’ avanzati , rispondenti alle ultime direttive europee in materia che impongono restrizioni piùsevere rispettivamente dal gennaio 2006 e dal gennaio 2008

 

Le auto prive di catalizzatore non rispettano alcuna normativa Euro.

 

Per sapere a quale categoria appartiene un veicolo, occorre controllare sulla carta di circolazione i riferimenti che indicano quale normativa Euro è stata rispettata dalla casa costruttrice.

 

AUTOVEICOLI CON M.C.P.C. FINO A 3,5 TONNELLATE

 

EURO 1 (immatricolati dopo il 01/01/1993) : 

  • 93/59 CEE
  • 91/441 CEE
  • 91/542 CEE

 

EURO 2 (immatricolati dopo il 01/01/1997) :

  • 94/12 CEE
  • 96/1 CE
  • 96/44 CE
  • 96/69 CE
  • 91/542 CEE punto 6.2.1.B
  • 98/77 CE

 

E’ possibile trovare nella carta di circolazione le seguenti diciture:

 

  • 96/20-95/54 93/116-96/69-96/36
  • 96/20-95/54 93/116-96/69- 95/56-96/37
  • 96/20-95/54 93/116-96/69- 95/96 - 96/37-96/38
  • 96/20-95/54 93/116-96/69- 95/56-96/36 – 96/37 – 96/38
  • 92/97/ CEE-94/12 CEE-93/116 CE
  • 92/97/ CEE-94/12 CEE
  • 96/20 CE – 96/44 CE
  • 96/20 CE – 96/1 CE
  • 96/20 CE-94/12 CEE
  • 92/97/CE-96/69 CE
  • 92/97/CE-96/69 CE-93/116 CE
  • 96/20 CE-91/542 CEE punto 6.2.1-B
  • 96/20 CE-94/12 CEE-93/116 CE
  • 96/20 CE -95/54 CE-94/12 CEE-93/116 CE
  • 96/20 CE-96/69 CE-93/116 CE
  • 96/20 CE-96/69 CE-95/54 CE-93/116 CE
  • 92/97/CEE-94/12 CE-95/54 CE-93/116 CE
  • CE 96/20-93116-96/69-95/56
  • 1999/102/CE rif.96/69/CE
  • 98/77/CE
  • CE 96/20-95/54-93/116-94/12-96/36-96/38
  • 96/20 CE-95/54 CE-96/69 CE-95/56 CE

 

EURO 3 (immatricolati dopo il 01/01/2001) :

  • 98/69 CE
  • 98/77 CE rif. 98/69 CE
  • 99/96 CE
  • 99/102 CE rif.98/69 CE
  • 2001/1 CE rif.98/69 CE
  • 2001/27 rif.1999/96 CE riga A
  • 2001/100 CE A
  • 2002/80 CE A
  • 2003/76 CE A

 

EURO 4 ( immatricolati dopo il 01/01/2006):

  • 98/69 CE B
  • 98/77 CE rif. 98/69 CE B
  • 1999/98 CE B
  • 1999/102 CE B rif. 98/69 CE B
  • 2001/1 CE rif. 98/69 CE B
  • 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1
  • 2001/100 CE B
  • 2002/80 CE B
  • 2003/76 CE B

 

NOTA i veicoli sono omologati Euro 4 solo se la direttiva di riferimento è accompagnata dalla lettera B

 

EURO 5 (immatricolati dopo 01/01/2008):

  • 99/96 fase III
  • 2001/27 CE rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C
  • 2005/78 CE rif. 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C
  • 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
  • 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato)

 

 

MOTOCICLI E CICLOMOTORI:

 

EURO 1 (omologati dopo il 17.06.1999): 97/24 CE

 

EURO 2 (ciclomotori omologati dopo il 17.06.2002, motocicli immatricolati dal 01.01.2003):

  • 97/24 CE fase II
  • 2002/51 CE fase A
  • 97/24 CE rif. 2003/77/CE fase A 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase A

 

EURO 3 (omologati o immatricolati dopo il 01.01.2006):

  • 97/24 CE cap. 5 fase III
  • 2002/51 CE fase B
  • 97/24 CE rif. 2003/77/Ce fase B
  • 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B

 

 

AUTOVEICOLI COMMERCIALI CON M.C.P.C. SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE

 

EURO 1(immatricolati dopo il 01/10/1993 o il 01/10/1996 (seconda dei gas emessi): 91/542/CEE

 

EURO 2 ( Immatricolati dopo il 01/10/1997): 96/1/CE

 

EURO 3 (immatricolati dopo il 01/10/2001): 1999/96/CE

 

EURO 4 (immatricolati dopo il 01/10/2006): 

  • 98/69/CE B
  • 1999/96/CE B

 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non sono previsti servizi online
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Recapiti e contatti
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