
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Divieto di somministrazione di bevande alcoliche
Uffici responsabili
Settore Polizia Locale, Ufficio Procedure Sanzionatorie Amministrative, Giudiziarie e Protezione civileDescrizione
Misure in materia di vendita e somministrazione di bevande
Premesso che:
mediante l’emanazione di precedenti e simili provvedimenti, questa Amministrazione intende perseguire i fini della sicurezza e del decoro urbano, oltre ad attivarsi per prevenire i fenomeni di degrado urbano, sociale, igienico e commerciale;
Letto l’art.1 II^c. della L. 125/01 circa la definizione di gradazione alcolica, il quale riporta che: “… per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol…” ;
Considerato che:
particolarmente nei dintorni degli esercizi di ristorazione, di somministrazione e di vendita di alimenti e bevande, anche a tarda ora, è stata rilevata la presenza di assembramenti di persone e che, a tale condizione, è associato un notevole consumo di alimenti e bevande acquistate anche presso gli esercizi viciniori;
ciò comporta negative conseguenze quali l’abbandono di grandi quantità di rifiuti, in misura rilevante costituiti da contenitori di bevande in vetro e da lattine, con conseguenti imbrattamento ed insudiciamento di strade, piazze ed ogni altro luogo liberamente frequentato dalla cittadinanza;
l’afflusso e lo stazionamento di pubblico nelle immediate vicinanze degli esercizi di ristorazione, di somministrazione e di vendita di alimenti e bevande comporta problemi di quiete pubblica, schiamazzi e dispregio del decoro cittadino e della convivenza civile episodi, questi, cagionati o aggravati dall’abuso di sostanze alcoliche e nel corso dei quali le bottiglie di vetro, così come le lattine, possono essere usate come armi improprie, corpi contundenti o, comunque, come pericolosi oggetti da lancio contro cose e persone;
i residui delle bottiglie di vetro, spesso infrante contro l’arredo pubblico o quello privato, versano sparsi sulla platea stradale costituendo con ciò un pericolo attuale per la tutela della salute dei singoli pedoni ed insidia per i veicoli in circolazione;
tali comportamenti costituiscono violazione di diverse norme, in particolare, del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e rappresentano, con ciò, inconvenienti ambientali e igienici oltrechè fonte di aggravio dei costi pubblici di pulizia;
ritenuta la necessità di provvedere alla tutela dell’ambito sopra riportato e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti;
ORDINA
a) dalle ore 20.00 fino alla chiusura, ai gestori od esercenti di pubblici esercizi di somministrazione, di attività artigianali di somministrazione (quali pizzerie d’asporto, gelaterie, gastronomie, take away e simili) e di negozi di vendita al dettaglio - se in esercizio nell’arco orario precitato- e’ fatto divieto di vendere, per asporto, bevande in contenitori di vetro od in lattina; queste potranno essere cedute ai consumatori solo in contenitori di carta o di plastica;
b) dalle ore 20.00 è fatto divieto di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro o in latta, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, allorquando: a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall’abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione; b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.
c) dopo il consumo delle bevande, è vietato l’abbandono sulla pubblica via dei contenitori in vetro, di lattine ovvero di contenitori di altra natura che le contenevano; ai consumatori che abbiano fatto uso dei contenitori è imposto l’obbligo della loro rimozione.
SANZIONI
Ferme restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza –per le fattispecie di cui alle lettere – a), b) e c1) -, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 500,00, oltre le spese di procedimento, da oblarsi entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
RICORSO
Avverso il presente provvedimento, entro il termine di 30 giorni, può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero, entro 60 giorni, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, ai sensi della legge 06 dic.’71, n.1034.
In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 nov.’71, n.1199.
Divieto di somministrazione o vendita di sostanze alcoliche ai minori di 16 anni
La somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di anni 16 è vietata ai sensi del reato contravvenzionale di cui all’art.689 del codice penale inoltre la ratio legis si propone di impedire l’uso di sostanze alcoliche da parte dei soggetti giovani e giovanissimi, acclarato che l’abuso di queste è estremamente nocivo e può compromettere il loro stato di salute e lo sviluppo psicofisico.
Agli organi preposti alla vigilanza circa la civile convivenza e alla tutela del decoro e della sicurezza urbana, giungono sempre più frequenti segnalazioni di gruppi di giovani e giovanissimi, aggregati nei pressi dei luoghi di somministrazione, che – a seguito di assunzione di sostanze alcoliche che ne alterano lo stato psicofisico- operano danneggiamenti della cosa pubblica e privata con ciò creando – particolarmente in ore serali e notturne – forte turbativa nella collettività e compromissione della sicurezza urbana e pubblica ledendo, altresì, il diritto al riposo delle persone.
Tutto ciò condiziona tanto ingiustificatamente quanto gravemente la qualità della vita dei cittadini di Basiglio.
Letto l’art.1 II^c. della L. 125/01 circa la definizione di gradazione alcolica, il quale riporta che: “… per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol…” .
Ritenuto necessario adottare i provvedimenti utili per assicurare una civile ed ordinata convivenza, tenuto conto della situazione citata in premessa ed allo scopo di evitare che tali comportamenti possano sfociare in veri e propri reati;
Richiamato l’art.13 II^ c. della l.r. 30/03, il quale vieta la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
Dato atto che il Comune, informate le associazioni di categoria, dei consumatori e di tutela dei minori, avvierà un piano di controlli sul rispetto della disposizione di cui ai capoversi precedenti;.
Si dispone che dopo le ore 20.00 e fino alla chiusura dei propri esercizi, ai titolari o comunque esercenti i pubblici esercizi e di ogni altro esercizio commerciale, artigianale o parimenti riconducibile alla categoria di somministrazione, quali pizzerie, take away e ai titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o intrattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti è fatto divieto di somministrare o vendere, a qualunque titolo o scopo, bevande alcoliche ai minori di anni 16;
i divieti quivi contenuti si estendono anche alla vendita o alla somministrazione delle suddette bevande alcoliche comunque effettuata in luoghi accessibili ai minori di anni 16, a mero titolo d’esempio: mediante distributori automatici, interni oppure esposti, non dotati di sistema automatico di lettura di documenti riportanti i dati anagrafici dell’utilizzatore.
SANZIONI
Fermo restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione di ciascun precetto della presente ordinanza è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 500,00, oltre le spese di procedimento, da oblarsi entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Altresì, le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento, per le attività soggette ad autorizzazione, potranno essere punite ai sensi di cui all’art. 17 quater I° comma del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, che prevede, tra l’altro, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi.
RICORSO
Avverso il presente provvedimento, entro il termine di 30 giorni, può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero, entro 60 giorni, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, ai sensi della legge 06 dic.’71, n.1034.
In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 nov.’71, n.1199.
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