
Comunicazione di ospitalità - cessione di immobile a favore di cittadino straniero/apolide
Uffici responsabili
Settore Polizia Locale, Ufficio Procedure Sanzionatorie Amministrative, Giudiziarie e Protezione civileDescrizione
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Modalità di richiesta
La cessione o l'ospitalità a favore di un cittadino non appartenente alla Comunità Europea va effettuata in tre copie, entro 48 ore, su apposito modello disponibile a fondo pagina o agli uffici della Polizia Locale.
Tale violazione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro (art. 8, comma 1, Legge 30/07/2002, n. 189).
Documentazione da presentare e allegati da scaricare
La comunicazione comprende:
- le generalità del denunciante,
- le generalità dello straniero o apolide,
- gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano,
- l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio,
- il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Per le comunicazioni fatte a mezzo di lettera raccomandata, ai fini dell'osservanza dei termini sopra detti, vale la data della ricevuta postale.
L'autorità di Pubblica Sicurezza è il Sindaco.
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