Corte dei conti
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia
Questionari Rendiconti 2017, 2018, 2019 e 2020 e Relazioni dell’organo di revisione ex art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Comune di Basiglio – Richiesta istruttoria